giovedì 13 marzo 2014

Terra dei fuochi: il ministero blocca la vendita degli ortofrutticoli coltivati su terreni a rischio

terra dei fuochi map
Deciso il blocco della vendita dei prodotti ortofrutticoli dei terreni dei 51 siti classificati a rischio
Dopo avere esaminato i risultati della mappatura effettuata lo scorso 23 dicembre nei territori noti al pubblico come “terra dei fuochi” il Ministero delle politiche agricole, il Ministero della salute e quello dell’ambiente hanno deciso il blocco della vendita dei prodotti ortofrutticoli dei terreni dei 51 siti che sono stati classificati a rischio (vedi allegato). Complessivamente la superficie delle aree interessate ammonta a 64 ettari di suolo agricolo.

Sulla base delle informazioni raccolte è stata realizzata una classificazione del territorio in relazione alla tipologia di  produzione agricola:
CLASSE A – idoneo alle produzioni alimentari;
CLASSE B – limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni
CLASSE C – idoneo ad altre produzioni non alimentari;
CLASSE D – divieto di produzioni agricole.

Il decreto interministeriale prevede che entro 90 giorni vengano effettuate indagini dirette a indicare:
-  i terreni “no food” (e quindi interdetti da produzione alimentare);
-  quelli destinati solo a colture diverse dalla produzione agroalimentare in considerazione delle capacità fitodepurative;
- quelli  destinati solo a determinate produzioni agroalimentari.
Le indagini dovranno essere svolte partendo dai terreni qualificati nella classe di rischio 5 fino alla classe 2.

alimenti scontati verdura supermercato 178797300
Il decreto interministeriale prevede entro 90 giorni altre indagini
Si è quindi deciso di  vietare la venditadei prodotti ortofrutticoli dei terreni classificati a rischio (classi di rischio 3 – 4 – 5) come si vede nell’allegato.
L’immissione sul mercato delle singole colture è consentita ad almeno una di queste condizioni: a) che le colture siano state già oggetto di controlli ufficiali con esito favorevole negli ultimi 12 mesi; b) che siano state effettuate indagini, su richiesta e con spese a carico dell’operatore, dall’Autorità competente, con esito analitico favorevole.

PROVINCIA DI NAPOLI (33 COMUNI) Acerra, Afragola, Caivano, Calvizzano, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Palma Campania, Pomigliano d’Arco, Qualiano, Roccarainola, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Villaricca.

PROVINCIA DI CASERTA (24 COMUNI) Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Caserta, Castelvolturno, Cesa, Frignano, Villa di Briano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa Literno.

Sara Rossi
© Riproduzione riservata
http://www.ilfattoalimentare.it/terra-dei-fuochi-divieto-vendita-orotfrutticoli.html

Nessun commento:

Posta un commento